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Nella redazione di questo titolo si è preferito trascurare la classificazione delle entrate operata dal Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267, art. 149 che comunque si riporta:
- imposte proprie:
- ICI (imposta comunale sugli immobili), istituita dal Decreto Legislativo 504/92;
- imposta comunale sulla pubblicità;
- diritti sulle pubbliche affissioni, istituite dal T.U.F.L. e ridisciplinate dal D.P.R. 639/72, revisionate dal Decreto Legislativo 507/93 e dal Decreto Legislativo 446/97;
- addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali:
- addizionale sul consumo dell'energia elettrica, istituita nel 1982;
- addizionale IRPEF, istituita dal D. lgs. 360/98;
- tasse e diritti per servizi pubblici:
- TOSAP (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), disciplinata dagli artt. 192 e segg. del T.U.F.L. e revisionata dal D. lgs. 507/93, dal Decreto Legislativo 566/93 e dalla Legge 549/95;
- TARSU (tassa per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani);
- trasferimenti erariali (Decreto legislativo 31-03-1998, n. 112, art. 7 Attribuzione delle risorse, comma 2);
- trasferimenti regionali;
- altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- risorse per investimenti (Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267, artt. 199-201);
- altre entrate e contributi straordinari (Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267, artt. 158, 162-177, 186-198).
Sulle entrate per accensione di prestiti T.U. artt. 202-207. Riferimento legislativo più recente: Decreto legislativo 25-02-1995, n. 77.
A tale classificazione, che è sembrata troppo macchinosa per chi opera concretamente, si è preferito, per facilitare l'attività pratica di classificazione archivistica, riferirsi alla classificazione presentata dal Decreto del presidente della Repubblica 31-01-1996, n. 194 Regolamento di approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del Decreto Legislativo 25-02-1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
Si è però sostituita la dicitura spese con uscite, sia per parallelismo con entrate sia perché nelle uscite si possono comprendere le spese vere e proprie e i costi, che possono essere figurativi e indotti. In sede di revisione, si è deciso di eliminare l'indicazione delle sottoclassi (1. Entrate tributarie; 2. Entrate per trasferimenti dal settore pubblico; 3. Altre entrate correnti; 4. Entrate per accensione prestiti; 5. Altre entrate in conto capitale), in considerazione del fatto che non sempre è possibile per chi cura le operazioni di registrazione a protocollo e di classificazione distinguere senza ombra di dubbio le tipologie di entrate.
A proposito dei fallimenti di terzi, l'insinuazione del Comune tra i creditori va classificata in questa posizione, perché si configura come attività volta ad assicurare al Comune talune entrate.