Decreto del Presidente della Repubblica 20-03-1967, n. 223, art. 51
Le liste generali del Comune devono essere riunite in uno o piĆ¹ registri debitamente numerati e conservate nell'archivio comunale.Le liste devono recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun cittadino iscritto.
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